Circolare 14

Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche.

Ferie residue non godute anno scolastico 2024/2025 personale ATA

Premesso che l’Art.1 comma 54 Legge n. 228 del 2012 dispone che il personale docente di tutti gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali.

Si informa il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2026 o con contratto di supplenza temporanea che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio di Istituto nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno in assenza di attività programmate.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando l’applicativo Axios – Sportello digitale.

Si precisa che in assenza di domanda volontaria non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibili.

Si rammenta al personale ATA con contratto a T.I. che, con riferimento al CCNL, le ferie non godute nell’anno 2024/2025 devono essere fruite, entro e non oltre il mese di aprile dell’anno successivo (30/04/2026).

Le ferie possono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nei giorni di chiusura prefestivi della scuola, solo eccezionalmente, in casi da valutare, durante le attività didattiche.

La dirigente scolastica

Dott.ssa Francesca Sbrana

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