Con riferimento all’oggetto, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, si ricorda a tutto il personale docente e ATA quanto segue.
In forza degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957, richiamati dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
- l’esercizio di attività commerciale, industriale o professionale;
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
- l’assunzione o il mantenimento di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
- Libera professione: consentita ai soli docenti previa espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994);
- Regime di part-time (≤ 50%): l’assunzione di altri impieghi o attività da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (cfr. artt. 39, c. 9 e 58, c. 9, CCNL Comparto Scuola del 16/11/2007 per il personale docente e ATA). Detti impieghi non possono comunque essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare situazioni di conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Si precisa che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si costituisce a tempo pieno; la trasformazione in part-time è sempre successiva e la sola presentazione della richiesta non sanerà l’eventuale incompatibilità all’atto della presa di servizio del personale neoassunto o trasferito.
Al di là dei casi di incompatibilità assoluta, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).
Tutto il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’assunzione di incarichi extraistituzionali, anche se svolti a titolo gratuito (Cass., sez. civ., 17/07/2025, n. 19904), inviando apposita richiesta via mail istituzionale, affinché ne venga valutata la compatibilità con il lavoro alle dipendenze della P.A. e con gli obblighi di servizio.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione saranno valutati i seguenti criteri: a) Occasionalità/saltuarietà dell’incarico; b) Assenza di conflitto di interessi (anche potenziale); c) Non interferenza con gli obblighi di servizio e con le attività didattiche/amministrative.
Ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001, il Dirigente Scolastico si pronuncerà sulla richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione:
- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- si intende negata in ogni altro caso.
In caso di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, si applica l’art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021, secondo cui decorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza un provvedimento di diniego, l’autorizzazione si intende accordata.
Si invita il personale interessato a provvedere ad adempiere a quanto sopra prima dell’inizio delle relative attività.
Amministratore_Rizzo