Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle famiglie e del personale scolastico sull’obbligo di istruzione, previsto per i minori nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I genitori/tutori, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, sono responsabili
dell’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Il Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetto Decreto Caivano), ha inasprito le sanzioni previste nei confronti dei genitori/tutori che non adempiano all’obbligo di istruzione, introducendo nel Codice penale l’art. 570-ter, relativo ai reati di:
- evasione dell’obbligo di istruzione, punita con la reclusione fino a due anni;
- elusione dell’obbligo di istruzione, punita con la reclusione fino a un anno.
In particolare, le assenze per 15 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di tre mesi, non giustificate da motivi di salute o da altri gravi impedimenti, costituiscono, ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa, una situazione di possibile elusione dell’obbligo di istruzione e comportano gli adempimenti di segnalazione previsti dall’art. 114, comma 4, del D.Lgs. 297/1994.
Al fine di rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia e di favorire la regolare frequenza
scolastica e il successo formativo degli alunni, si richiamano le seguenti indicazioni operative.
Genitori/tutori
Sono invitati a:
- vigilare sulla regolare frequenza scolastica dei minori;
- giustificare tempestivamente le assenze;
- comunicare preventivamente eventuali assenze programmate;
- fornire, ove necessario, adeguata documentazione a giustificazione delle assenze.
Docenti della scuola primaria
Tutti i docenti del team sono tenuti a:
- effettuare quotidianamente l’appello e verificare le giustificazioni;
- prestare attenzione alle assenze prolungate o reiterate;
-
- verificare periodicamente la situazione delle assenze attraverso il registro elettronico;
- contattare le famiglie in presenza di assenze, anche non consecutive, superiori a 10 giornisegnalare tempestivamente le situazioni di frequenza irregolare al Dirigente scolastico;
- sensibilizzare gli alunni sull’importanza della frequenza scolastica.
Docenti della scuola secondaria di primo grado
Tutti i docenti della classe sono tenuti a:
- effettuare quotidianamente l’appello e verificare le giustificazioni;
- segnalare al coordinatore di classe le assenze prolungate o reiterate;
- sensibilizzare gli alunni sull’importanza della frequenza scolastica.
Coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado
I coordinatori di classe sono tenuti a: nell’arco degli ultimi tre mesi;
- segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico le situazioni caratterizzate da 10 o più giorni di assenza, anche non consecutivi, non adeguatamente giustificati.
Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 62/2017, ai fini della validità dell’anno scolastico e della valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado e comunicato alle famiglie all’inizio di ciascun anno scolastico.
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, con deliberazione del Collegio dei docenti, motivate deroghe al limite minimo di frequenza per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata consenta al Consiglio di classe di disporre di sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Per l’anno scolastico 2026/2027, il Collegio dei docenti, con delibera n. 9 del 2 settembre 2026, ha individuato i seguenti casi di deroga al limite minimo di frequenza:
- assenze giustificate per grave patologia o terapia medica certificata;
- assenze giustificate per ricovero ospedaliero prolungato o frequente;
- assenze giustificate per malattia contagiosa con allontanamento dalla comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze giustificate per malattia;
- assenze giustificate per motivi sociali o di tutela del minore;
- assenze giustificate per attività sportiva agonistica, inclusi rientri e uscite;
- assenze giustificate per partecipazione a percorsi artistico-musicali di rilievo.
Le eventuali deroghe devono essere adeguatamente documentate e saranno valutate nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e della deliberazione del Collegio dei docenti.
Si confida nella collaborazione delle famiglie e di tutto il personale scolastico affinché sia garantita la regolare frequenza degli alunni.
Cordiali saluti.
Amministratore_Rizzo